autenticazioni di foto, di copie, di firme - Comune di Bastiglia

Uffici | AREA AMMINISTRATIVA (Segreteria & Demografici) | Servizi demografici e Polizia mortuaria | autenticazioni di foto, di copie, di firme - Comune di Bastiglia

Autenticazione di copie

Attesta la conformità all'originale delle copie di documenti.
Può essere effettuata dal Pubblico ufficiale che lo ha emesso o presso il quale è depositato l'originale, dal funzionario competente a ricevere la documentazione o presso gli sportelli anagrafici dei Comuni.

Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.

E' esclusa la autenticazione della copia di un'altra copia, anche se a sua volta già autenticata.

Come si fa?

L'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia del documento in originale, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
L'autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Cosa Occorre?

  • Documento originale e la fotocopia da autenticare
  • 1 marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 per diritti di segreteria ogni 4 facciate del documento (salvo casi di esenzione)
  • Richiedere un appuntamento all'ufficio Servizi demografici ai seguenti recapiti: 059 800 990/920 

 

Autenticazione di firme

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o ad una istanza è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone (modello INPS).
  • passaggio di proprietà di bene mobili registrati (auto, moto, ecc.)

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Importante: l'autentica di firma per deleghe, autorizzazioni, procure, mandati sono di competenza del notaio o di altri pubblici ufficiali e non del Funzionario Incaricato dal Sindaco. In altre parole non  si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale come manifestazioni di intenti, di volontà, procure, deleghe, accettazioni, rinunce, quietanze liberatorie.

Come si fa?

Per l'autentica di firma è necessario presentarsi personalmente presso l'ufficio Servizi Demografici con la documentazione da autenticare, debitamente compilata con esclusione della firma e della data che devono essere apposte di fronte all'ufficiale incaricato.

Cosa Occorre?

  • Richiedere un appuntamento all'ufficio Servizi demografici ai seguenti recapiti: 059 800990/920 
  • presentarsi con documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
  • 1 marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 per diritti di segreteria

Atti e documenti da valere all'estero

Se l'atto deve essere prodotto all'estero e se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura.

Cosa fare se la persona è impossibilitata ad apporre la firma

  • Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento.
  • Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
  • Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace e se l'incapacità risulta non temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.
Pubblicato il 
Aggiornato il